Collegamento Cassa e POS: il caso del bowling multiattività
Con la Risposta a interpello n 44/2026 si chiarisce che il collegamento cassa e pos non è obbligatorio per tutti e soprattutto si evidenzia come distinguere nella cassa i corrispettivi da collegare a POS e quelli che non vi rientrano.
In particolare nell'istanza viene ricordato che dal 1° gennaio 2026 è in vigore il nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici.
L’avvio operativo del collegamento, occorre evidenziarlo, è partito però dal 5 marzo 2026 e scadrà il 20 aprile per i primi collegamenti obbligatori.
vediamo il caso di specie e la replica ADE.
Collegamento Casse e POS: il caso del bowling
Il caso analizzato, una sala bowling con più attività, in sintesi chiarisce che non tutti i pagamenti elettronici devono essere collegati al registratore di cassa, il collegamento solo se c’è obbligo di corrispettivi.
La norma (art. 2, comma 3, d.lgs. 127/2015, modificato dalla Legge di Bilancio 2025) introduce un principio preciso: il collegamento POS–cassa serve a integrare:
- incasso elettronico,
- certificazione dei corrispettivi.
Ma vale solo dove esiste l’obbligo di certificazione fiscale. È questo il nodo interpretativo su cui interviene l’Agenzia.
Il caso dell'istante è quello di una sala bowling con tre attività diverse, la società istante gestisce:
- bowling, con biglietti SIAE
- sala giochi e intrattenimento, senza obbligo di scontrino
- bar e ristorante, con registratore telematico
Tre regimi fiscali diversi e tre possibili trattamenti del POS. Il dubbio proposto dal contribuente era appunto quelli di capire se serve collegare tutti i POS.
La domanda dell’istante è molto concreta, bisogna
- collegare tutti i POS?
- averne uno per ogni attività?
- censire anche quelli usati per attività senza scontrino?
La risposta ADE dell'interpello in oggetto chiarisce cosa è obbligatorio e cosa no
Bowling con biglietteria SIAE: nessun collegamento L’Agenzia ricorda che il bowling rientra tra le attività soggette a imposta sugli intrattenimenti. I corrispettivi:
- sono certificati tramite titoli di accesso SIAE,
- vengono trasmessi tramite un canale autonomo.
Per questo motivo non si applica l’obbligo di collegamento POS–registratore
Il collegamento non è universale, ma dipende dal sistema di certificazione.
Sala giochi e attività senza scontrino: nessun obbligo. Per le attività come: giochi, carambole, ping pong, vale l’esonero previsto dal DPR 696/1996. Pertanto non essendoci:
- obbligo di certificazione
- né registratore telematico
non c’è alcun obbligo di POS collegato o censito.
Questo passaggio evita un errore molto diffuso tra gli operatori.
Bar e ristorante: obbligo pieno. Trattandosi di attività:
- soggette a scontrino,
- con trasmissione telematica dei corrispettivi,
scatta l’obbligo previsto dalla nuova norma e il POS deve essere collegato al registratore telematico
deve essere censito nel cassetto fiscale.
È l’unico caso in cui il collegamento è realmente obbligatorio.
L'interpello risulta utile anche per specificare che un unico POS per più attività è possibile.
L’Agenzia ammette che è possibile usare un solo POS per più attività ma:
- il collegamento deve funzionare per le operazioni soggette a scontrino,
- i pagamenti devono essere correttamente associati al documento commerciale
In sostanza: conta la tracciabilità fiscale, non il numero di dispositivi.
Viene inoltre chiarito che i POS mobili (SumUp e simili) sono ammessi tuttavia:
- se usati per attività con scontrino devono essere collegati
- in ogni caso devono essere censiti
Non cambia la tecnologia, cambia l’obbligo in base all’uso.
L’interpello chiarisce un principio destinato a fare giurisprudenza operativa: l’obbligo POS–cassa non è generalizzato, ma selettivo e dipende da:
- tipo di attività,
- modalità di certificazione,
- presenza o meno di corrispettivi telematici.
Attenzione al fatto che la prima scadenza di questo nuovo adempimento è imminenante, si tratta del 20 aprile, clicca qui per sapere per quali esercizi.
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