Rimborso accise gasolio autotrazione 2° trimestre 2026: istanze a luglio
Dal 1° al 31 luglio 2026 le imprese di autotrasporto possono presentare la dichiarazione necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel secondo trimestre 2026 (periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno).
Lo comunica l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'Informativa del 24.06.2026 prot. n. 353642, indirizzata alle associazioni di categoria.
Le aliquote applicabili nel secondo trimestre 2026
Il quadro normativo del secondo trimestre 2026 è stato caratterizzato da continue rideterminazioni temporanee dell'aliquota ordinaria di accisa sul gasolio usato come carburante, fissata dal 1° gennaio 2026 a 672,90 €/1.000 litri dall'art. 3 del D.Lgs. n. 43/2025, come modificato dalla Legge n. 199/2025.
Di seguito i valori applicati nei diversi periodi del trimestre.
| Periodo | Aliquota normale (€/1.000 litri) |
|---|---|
| 1° aprile – 22 maggio 2026 |
472,90
|
| 23 maggio – 6 giugno 2026 |
572,90
|
| 7 giugno – 30 giugno 2026 |
622,90
|
L'aliquota ridotta per i biocarburanti HVO
Per i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano i criteri di sostenibilità ambientale previsti dalla direttiva (UE) 2018/2001 e impiegano le materie prime di cui al relativo allegato IX, l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 43/2025 prevede un'aliquota ridotta, anch'essa più volte rideterminata nel trimestre.
| Periodo | Aliquota ridotta HVO conforme (€/1.000 litri) |
|---|---|
| 1° aprile – 7 aprile 2026 |
617,40
|
| 8 aprile – 10 maggio 2026 |
472,90
|
| 11 maggio – 22 maggio 2026 |
617,40
|
| 23 maggio – 6 giugno 2026 |
572,90
|
| 7 giugno – 30 giugno 2026 |
617,40
|
Gli HVO che non soddisfano tali condizioni, così come quelli per cui l'esercente non dispone di informazioni certe da parte del fornitore, restano assoggettati al criterio di tassazione per equivalenza: in assenza di dati certi, ai fini del rimborso si considera applicata l'aliquota minore vigente nel periodo di riferimento, a tutela degli aventi diritto.
Nessuna variazione per gli autotrasportatori
Le rideterminazioni dell'aliquota ordinaria non incidono sull'aliquota agevolata riservata agli esercenti attività di trasporto merci e di determinate categorie di trasporto persone, che resta ferma a 403,22 €/1.000 litri ai sensi del punto 4-bis della Tabella A del TUA.
L'importo del rimborso, pari alla differenza tra questo valore e l'accisa effettivamente gravante sul prodotto, varia quindi in base al periodo e alla tipologia di carburante impiegato.
| Tipologia prodotto e periodo | Importo rimborsabile (€/1.000 litri) | Quadro |
|---|---|---|
| Gasolio/HVO non conforme – 1° aprile-22 maggio |
69,68
|
A-1
|
| Gasolio/HVO non conforme – 23 maggio-6 giugno |
169,68
|
A-2
|
| Gasolio/HVO non conforme – 7 giugno-30 giugno |
219,68
|
A-3
|
| HVO conforme – 1° aprile-7 aprile |
214,18
|
A-4
|
| HVO conforme – 8 aprile-10 maggio |
69,68
|
A-5
|
| HVO conforme – 11 maggio-22 maggio |
214,18
|
A-6
|
| HVO conforme – 23 maggio-6 giugno |
169,68
|
A-7
|
| HVO conforme – 7 giugno-30 giugno |
214,18
|
A-8
|
| HVO senza informazioni dal fornitore – 1° aprile-22 maggio |
69,68
|
A-1
|
| HVO senza informazioni dal fornitore – 23 maggio-6 giugno |
169,68
|
A-2
|
| HVO senza informazioni dal fornitore – 7 giugno-30 giugno |
214,18
|
A-8
|
È inoltre previsto un Quadro A-9 residuale per i consumi di gasolio non conforme riforniti da distributori privati, qualora il carburante sia pervenuto all'impianto nel periodo 1° gennaio-18 marzo 2026 (aliquota allora vigente: 672,90 €/1.000 litri), come comprovato dal relativo e-DAS.
Soggetti che hanno diritto al rimborso
Per il secondo trimestre 2026 il beneficio spetta, come per i trimestri precedenti, per l'attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate (esercita da iscritti all'albo autotrasportatori, titolari di licenza per conto proprio o imprese UE in possesso dei requisiti professionali) e per l'attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici, imprese di trasporto pubblico locale e regionale, autoservizi interregionali e comunitari, nonché da esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.
Restano esclusi, dal 1° gennaio 2021, i consumi di gasolio impiegato da veicoli di categoria euro 4 o inferiore.
Come presentare la dichiarazione e novità dal 1° ottobre 2026
Sul sito dell'Agenzia (www.adm.gov.it, sezione Accise – Prodotti energetici – Benefici gasolio autotrazione 2° trimestre 2026) è disponibile il software aggiornato per la compilazione.
La dichiarazione può essere trasmessa tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I., a mezzo PEC all'Ufficio ADM territorialmente competente (allegando il file in formato ".dic").
In via del tutto residuale, chi non dispone di PEC o non può utilizzarla può trasmettere la dichiarazione in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) unitamente a un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il medesimo file.
Una novità in arrivo dal 1° ottobre 2026
Dal 1° ottobre 2026 la dichiarazione per la fruizione del credito in compensazione dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica tramite il Servizio Telematico Doganale, e i tempi di formazione del silenzio-assenso si riducono a 30 giorni (l'art. 2, comma 7, del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha modificato il comma 5 dell'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95).
Gli esercenti non ancora abilitati al Servizio Telematico Doganale dovranno quindi presentare istanza di adesione prima di tale data.
Resta invece invariata, anche dopo il 1° ottobre, la procedura per le dichiarazioni con richiesta di rimborso in denaro.
Fruizione del credito del 2° trimestre 2026
Come per i trimestri precedenti, i soggetti interessati indicano nella dichiarazione se intendono utilizzare il rimborso mediante compensazione (codice tributo 6740, senza il limite annuo di 250.000 € previsto per le agevolazioni alle imprese) oppure richiedere la restituzione in denaro secondo le modalità del D.P.R. n. 277/2000.
Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato UME sono richiesti i codici BIC e IBAN.
Termini di utilizzo del credito maturato nel 1° trimestre 2026
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre dell’anno 2026, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2027.
Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2028.
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