Cas.Sa.Colf: obblighi del datore di lavoro domestico e prestazioni

Con il rinnovo del CCNL del 16 febbraio 2007 è stata introdotta la Cas.Sa.Colf, la cassa sanitaria di categoria. È un organismo paritetico: per metà è composto da Fidaldo e Domina (associazioni dei datori di lavoro), per l'altra metà da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UILTuCS e Federcolf. Offre a lavoratori e datori di lavoro prestazioni sanitarie e assicurative che integrano quelle pubbliche.

L'applicazione del CCNL comporta l'obbligo di iscrizione di dipendenti e datori di lavoro, a partire dalla data di assunzione. L'obbligo vale per tutti i rapporti di lavoro, indipendentemente dalla durata.

Quanto costa e Come si versa

Il contributo è di 0,06 euro per ogni ora retribuita (art. 53 del CCNL), in vigore dal 1° gennaio 2021, quando è raddoppiato rispetto ai precedenti 0,03 euro:

  • 0,04 euro a carico del datore di lavoro;
  • 0,02 euro a carico del lavoratore, che il datore trattiene in busta paga.

L'importo trimestrale si calcola moltiplicando le ore retribuite per 0,06. Con 95 ore, ad esempio, il contributo è di 5,70 euro.

Come si versa

Il versamento spetta sempre al datore di lavoro, anche per la quota del dipendente. La Cassa non risponde dei danni subiti dal lavoratore per versamenti omessi, parziali o irregolari: se il lavoratore perde il diritto alle prestazioni, la responsabilità ricade sul datore.

La procedura è questa:

  • il contributo si versa ogni trimestre insieme ai contributi INPS, con il codice F2 (Fondo Colf);
  • l'avviso PagoPA generato dall'INPS non include automaticamente la quota Cassacolf: va rielaborato sul Portale dei Pagamenti INPS, aggiungendo il codice F2 e l'importo (ore × 0,06);
  • il pagamento va fatto entro le scadenze dei contributi previdenziali;
  • se si paga oltre i termini, il contributo va ripagato per intero. In caso di mancato pagamento, la richiesta di prestazione viene respinta.

Il lavoratore risulta iscritto dal primo giorno del trimestre per il quale inizia il versamento a suo nome.

Versamento integrativo. Per raggiungere la soglia minima di 25 euro, necessaria per accedere alle prestazioni, si può aumentare volontariamente la quota oraria. Chi ha poche ore settimanali può, ad esempio, versare circa 6,25 euro a trimestre per arrivare a 25 euro in un anno.

Quando si ha diritto alle prestazioni

Le regole sono le stesse per lavoratori e datori di lavoro. Si ha diritto alle prestazioni se risultano versati con continuità i contributi (anche da datori di lavoro o per dipendenti diversi) e:

  • nei quattro trimestri precedenti quello dell'evento, oppure
  • nei tre trimestri precedenti più quello dell'evento,
  • la somma dei contributi è di almeno 25 euro. La continuità sussiste se in ogni trimestre è stato versato il contributo con codice F2, qualunque ne sia l'importo.

Carenza del primo versamento. Gli eventi avvenuti nel primo trimestre di versamento non sono coperti. Per quelli avvenuti nel secondo, terzo o quarto trimestre, la prestazione viene erogata solo dopo quattro trimestri consecutivi di versamenti regolari e il raggiungimento dei 25 euro.

Omissioni che non fanno perdere il diritto (lavoratori)

Il diritto non viene meno se il versamento manca, per un massimo di due trimestri consecutivi, a causa di:

  • malattia o infortunio, certificati dal Servizio Sanitario Nazionale o da un sanitario convenzionato;
  • disoccupazione, volontaria o involontaria, debitamente documentata;
  • gravidanza e maternità (nel limite di tre mensilità), certificate dal SSN o da un sanitario convenzionato.

In tutti i casi il diritto si mantiene solo se viene poi versato il trimestre successivo all'omissione. Ai fini dei 25 euro non si contano i trimestri non versati, ma solo quelli di versamento precedenti l'evento che ha causato l'omissione.

Come si recuperano i versamenti omessi

Dal 15 maggio 2024 è possibile sanare la posizione contributiva:

  • fino a due trimestri omessi (anche non consecutivi): si può sanare senza perdere il diritto. La verifica riguarda gli ultimi cinque anni di contribuzione dal momento della richiesta;
  • più di due trimestri omessi: il diritto viene meno, ma si può comunque sanare. Il diritto riparte dal secondo trimestre e la prestazione viene rimborsata dopo il versamento dei tre trimestri successivi;
  • versamenti errati (per esempio inferiori a 0,06 euro per ogni ora retribuita) si correggono con la stessa procedura.

Il datore scrive a recuperocontributi@cassacolf.it indicando nome, cognome e codice fiscale delle parti del rapporto, e allegando gli avvisi PagoPA dei trimestri da recuperare e la denuncia INPS del rapporto. La Cassa calcola la differenza da versare, che si paga con bonifico al FondoCOLF. Dopo il pagamento la posizione viene aggiornata e ne viene data notizia a datore e lavoratore.

Le prestazioni per i lavoratori

La Cassa garantisce le seguenti prestazioni:

  • Ricovero (malattia, infortunio, parto): 30 euro al giorno per un massimo di 30 giorni per anno civile. Vale anche per day hospital e OBI, ma non per interventi ambulatoriali né per l'accesso al solo pronto soccorso.
  • Convalescenza dopo ricovero con intervento chirurgico: 30 euro al giorno, per i giorni certificati dal medico, fino a 30 giorni l'anno.
  • Forme oncologiche maligne: le stesse indennità da 30 euro, con massimo di 60 giorni l'anno sia per il ricovero sia per la convalescenza.
  • Grandi interventi e gravi eventi morbosi in strutture pubbliche o convenzionate: 1.000 euro per un solo intervento l'anno (l'elenco è nel regolamento).
  • Ticket sanitari: rimborso integrale fino a 500 euro l'anno (1.000 euro per le forme oncologiche). Sono esclusi ticket per analisi ematiche e di laboratorio, farmaci e ticket generici privi di specifica.
  • Ausili ortopedici prescritti dal medico: fino a 1.000 euro l'anno, con franchigia del 20% su ogni fattura.
  • Fisioterapia e cure termali prescritte: fino a 500 euro l'anno, con franchigia del 15% nei centri privati.
  • Psicoterapia: fino a 400 euro l'anno per sedute con psicoterapeuta iscritto all'albo.
  • Spese sanitarie in gravidanza (esclusi i farmaci): fino a 2.000 euro l'anno.
  • Contributo una tantum per la nascita di un figlio: 500 euro per neonato.
  • Interventi chirurgici sul neonato nel primo anno di vita per malformazioni congenite: fino a 5.000 euro per neonato, con un tetto di 100 euro al giorno per vitto e pernottamento dell'accompagnatore.
  • Oneri funerari. In caso di decesso del lavoratore, contributo di 1.000 euro agli eredi per le spese funerarie o il rimpatrio della salma.

Prestazioni in convenzione UniSalute. Con prescrizione medica e in strutture convenzionate, con pagamento diretto e senza scoperti né franchigie:  consulenza e prenotazioni tramite la Centrale Operativa UniSalute (numero verde 800 00 96 38) e l'app UniSalute.

Come chiedere le prestazioni

Il lavoratore può presentare la richiesta:

  • online, dall'area riservata MyCassacolf, dopo la registrazione;
  • per posta elettronica o ordinaria, con il "Modulo richiesta prestazioni ordinarie" compilato e firmato.

Vanno allegati un documento d'identità in corso di validità, la prova dei versamenti e la documentazione dell'evento. La Cassa può chiedere la cartella clinica e gli originali o le copie autentiche dei documenti.

Termini. La domanda va inviata entro 12 mesi dalla conclusione dell'evento, a pena di decadenza. Se la documentazione è insufficiente, ci sono altri 12 mesi per integrarla.

Pagamento. I rimborsi arrivano solo con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario. I libretti postali non sono accettati.

Le prestazioni per i datori di lavoro

Anche il datore di lavoro ha diritto a prestazioni proprie, se ha versato con regolarità. Per tutte, tranne la non autosufficienza, i beneficiari possono essere anche gli eredi.

1. Non autosufficienza permanente del datore

Cosa rimborsa. Le spese documentate per contributi previdenziali e/o retribuzione dei lavoratori domestici alle proprie dipendenze.

Importo. 300 euro al mese per un massimo di 12 mesi consecutivi (fino a 3.600 euro). La prestazione non è ripetibile.

Requisiti:

  • almeno un anno di contribuzione alla Cassa;
  • stato di non autosufficienza maturato dopo il 1° luglio 2021, con punteggio di almeno 40 punti nel questionario di valutazione funzionale;
  • nessuna non autosufficienza pregressa al momento dell'iscrizione;
  • la persona non autosufficiente deve coincidere con il titolare del rapporto di lavoro;
  • nessun limite di età.

 Un medico incaricato dalla Cassa esamina la documentazione e completa l'accertamento entro 60 giorni dalla denuncia.

Come si chiede. Con il modulo "Richiesta prestazioni datore di lavoro" (Allegato B) o dall'area MyCassacolf, allegando documento d'identità, prova dei versamenti e il questionario (Allegato A) compilato, timbrato e firmato dal medico curante, con la relativa documentazione clinica.

Termini. Domanda entro 12 mesi dall'evento che ha causato la non autosufficienza (altri 12 mesi per integrare la documentazione). Ogni richiesta di rimborso mensile va inviata entro 60 giorni dalla fine del mese di competenza (con cedolino paga o PagoPA INPS), altrimenti le somme non si recuperano. La prestazione decorre dal mese successivo alla domanda.

2. Sostituzione della lavoratrice in maternità

Cosa rimborsa. Contributi previdenziali e/o retribuzione del lavoratore assunto in sostituzione.

Importo. 300 euro annui per ogni lavoratore assunto in sostituzione.

Requisiti. Un anno di contribuzione; lettera di assunzione, denuncia di instaurazione del rapporto INPS, prospetti paga o ricevute del bollettino INPS del sostituto; certificato di gravidanza INPS della lavoratrice sostituita.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla fine del contratto a termine del sostituto.

3. Rivalsa INAIL (responsabilità civile verso i prestatori di lavoro)

Cosa copre. Il rimborso al datore quando l'INAIL agisce in rivalsa per un infortunio da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente del dipendente. Il rischio in itinere è coperto se riconosciuto dall'INAIL. Le malattie professionali sono escluse.

Importo. Fino a 25.000 euro per ogni sinistro e per anno civile.

Condizioni. Al momento del sinistro il datore deve essere in regola con l'assicurazione obbligatoria di legge per il dipendente infortunato, e per lo stesso dipendente deve essere stato versato il contributo Cassacolf.

Documenti. Documento d'identità, prova dei versamenti, denuncia e verbale INAIL, certificato di decesso o di invalidità permanente.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla data in cui il datore risarcisce l'INAIL.

4. Responsabilità civile verso terzi

Cosa copre. Quanto il datore deve pagare a terzi, come civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni a persone o cose causati involontariamente dal dipendente durante il lavoro e nell'orario di lavoro.

Massimale. 25.000 euro annui per datore, di cui 5.000 euro per danni a cose e 20.000 euro per danni alle persone.

Requisiti. Un anno di contribuzione. Non sono considerati terzi i componenti dello stato di famiglia, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del datore e del lavoratore.

Come si chiede. Il sinistro va comunicato per iscritto alla Cassa, descrivendo i fatti. Alla richiesta vanno allegati: documento d'identità, prova dei versamenti, denuncia del danneggiato, eventuali dichiarazioni di testimoni, referto ospedaliero per i danni alle persone, denuncia del richiedente ed eventuale preventivo di spesa per i danni alle cose.

Termini. Domanda entro 12 mesi dalla data in cui il datore risarcisce il terzo. Sono rimborsabili solo il danno a cose o persone, non altre spese.

Esclusioni (rivalsa INAIL e responsabilità civile verso terzi): armi da fuoco non in regola; cavalli o altri animali che non siano domestici o da cortile; danni da energia nucleare, amianto o campi elettromagnetici legati a radio, tv e telefonia; atti dolosi del datore o del lavoratore.

Pagamento

Le prestazioni sono pagate con bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al datore di lavoro.