Libro giornale informatico: come si contano le 2.500 registrazioni

L’imposta di bollo dovuta sul libro giornale tenuto in modalità informatica deve essere calcolata separatamente per ciascun periodo d’imposta.

Il numero delle registrazioni non può quindi essere cumulato tra esercizi diversi fino al raggiungimento della soglia di 2.500 operazioni.

È questa la conclusione dell’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 144 del 13 luglio dedicato alle modalità di determinazione del bollo previste dall’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014. 

Libro giornale: il quesito alle Entrate

Il contribuente intendeva procedere alla conservazione del libro giornale in modalità informatica e chiedeva come dovesse essere applicata la soglia di 2.500 registrazioni o frazioni di esse prevista per il calcolo dell’imposta di bollo.

Il dubbio riguardava, in particolare, il rapporto tra esercizi diversi. 

Le possibili interpretazioni erano due:

  • considerare il conteggio unitario e progressivo, cumulando le registrazioni effettuate in più anni;
  • azzerare il conteggio alla chiusura di ogni esercizio e calcolare autonomamente l’imposta dovuta per ciascun periodo.

Secondo la soluzione prospettata dal contribuente, il numero delle registrazioni avrebbe dovuto essere cumulato nel tempo, in modo analogo a quanto avviene per i libri contabili cartacei.

L’esempio riportato nell’istanza era il seguente: in presenza di 1.500 registrazioni nel primo anno, il contribuente avrebbe versato 16 euro; se nell’anno successivo fossero state effettuate altre 800 registrazioni, non sarebbe stato necessario un nuovo pagamento, perché il totale progressivo di 2.300 operazioni sarebbe rimasto entro la soglia già coperta dal versamento precedente.

A sostegno della propria interpretazione, l’istante osservava che l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 prevede il pagamento dell’imposta ogni 2.500 registrazioni o frazioni, senza stabilire espressamente che il conteggio debba essere azzerato al termine dell’anno.

Il contribuente riteneva inoltre che la soglia delle 2.500 registrazioni rappresentasse, per i libri digitali, l’equivalente delle 100 pagine o frazioni di esse previste per i registri cartacei.

In questa prospettiva, il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio avrebbe avuto soltanto la funzione di fissare la scadenza per il versamento, senza incidere sul criterio di determinazione dell’imposta.

L’istante evidenziava anche che un azzeramento annuale avrebbe reso più onerosa la tenuta informatica rispetto a quella cartacea, facendo dipendere il carico fiscale dalla scelta del supporto utilizzato.

Infine, veniva richiamata la natura unitaria del libro giornale, destinato a registrare cronologicamente le operazioni dell’impresa. La suddivisione in file annuali sarebbe stata, secondo il contribuente, soltanto un’esigenza tecnica di conservazione.

La disciplina del bollo sui libri contabili informatici

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto che il libro giornale rientra tra le scritture contabili obbligatorie previste dall’articolo 2214 del Codice civile e può essere formato e tenuto con strumenti informatici.

Per i libri e registri cartacei, l’imposta di bollo è dovuta ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine, nella misura di 16 euro oppure di 32 euro nei casi in cui non sia dovuta la tassa annuale di vidimazione.

La disciplina cambia quando il libro è tenuto in modalità informatica. In questo caso si applica l’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, secondo il quale:

  • il pagamento deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche;
  • l’imposta relativa ai documenti utilizzati durante l’anno deve essere versata in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • il bollo sui libri e registri informatici è dovuto ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 2501.

Per il libro giornale, l’Agenzia richiama il chiarimento già fornito con la risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007.

Il concetto di registrazione non coincide con il numero delle righe utilizzate nel documento. Deve invece essere riferito a ogni singola operazione rilevata in partita doppia, indipendentemente dalle righe di dettaglio interessate.

Il conteggio deve quindi essere effettuato sulla base delle operazioni contabili registrate, non sulla quantità materiale di righe generate dal sistema.

L’Agenzia delle Entrate non condivide la soluzione proposta dal contribuente.

L’elemento decisivo è l’espressione “o frazioni di esse” contenuta nell’articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 17 giugno 2014.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, tale formula attribuisce autonoma rilevanza anche a un numero di operazioni inferiore a 2.500. Di conseguenza, se nel corso di un esercizio il libro giornale viene utilizzato per un numero di registrazioni inferiore alla soglia, quella quantità costituisce comunque una frazione soggetta all’imposta.

Il bollo è quindi dovuto per ciascun esercizio nel quale siano state effettuate registrazioni, anche quando il numero complessivo sia inferiore a 2.500. 

Il pagamento deve essere eseguito entro 120 giorni dalla chiusura dello stesso esercizio.

Infine, l’Agenzia chiarisce anche che la disciplina dei registri informatici non può essere assimilata integralmente a quella dei libri cartacei.

Per questi ultimi, il presupposto dell’imposta è collegato alla bollatura e alla vidimazione delle pagine. 

Per i libri informatici, invece, il presupposto è rappresentato dall’utilizzo del registro durante l’anno attraverso le operazioni contabilizzate.

Proprio questa differenza giustifica l’autonomia del calcolo per ciascun periodo d’imposta.

La conclusione dell’Agenzia è quindi netta: il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni deve essere effettuato autonomamente per ogni singolo periodo d’imposta e si interrompe alla chiusura dell’esercizio

Le registrazioni residue non possono essere trasferite o cumulate con quelle dell’anno successivo.