Garante terzo datore: soppresso il codice tributo
Con risoluzione n. 31/E del 23 aprile 2010 è stato attivato il codice identificativo “60” denominato “Garante/terzo datore” per consentire, per i debiti
assistiti da garanzia, l’individuazione del soggetto garante in ipotesi di rateizzazione del versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.
L’articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha inserito nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, l’articolo 3 bis che prevede al comma 1, la possibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute, a seguito, tra l’altro, dei controlli automatici delle dichiarazioni di cui all’articolo 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54 bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.
In particolare, se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.
Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione.
Per i debiti assistiti da garanzia, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio notifica al garante o terzo datore di ipoteca un formale invito a pagare entro 30 giorni dalla notifica, l’intero ammontare del debito residuo.
Con la Risoluzione n 52/2025, in considerazione delle modifiche normative intervenute all’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 4621, si procede alla soppressione del codice identificativo “60” denominato “Garante / terzo datore”.
ATTENZIONE, a partire dal 7 ottobre 2025, il codice identificativo “60” non deve più essere utilizzato nei modelli F24.
Gli eventuali versamenti eseguiti dai garanti o dai terzi datori seguiranno le ordinarie modalità di compilazione previste per i soggetti obbligati al pagamento, senza l’indicazione di codici specifici.