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Dehors, nuove regole: meno autorizzazioni e SCIA per le strutture chiuse

Il Consiglio dei ministri approva in esame preliminare il decreto legislativo sul riordino delle concessioni per i dehors. Previste semplificazioni nelle aree di interesse storico e artistico, ma restano vincoli per i beni culturali di valore eccezionale. Nuove disposizioni anche per le strutture installate durante l'emergenza.

Cambiano le regole per l'installazione dei dehors di bar, ristoranti e attività alberghiere, con procedure semplificate per l'occupazione degli spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico e specifiche tutele per i monumenti e i beni di particolare pregio.

Quando entrano in vigore le nuove regole sui dehors?

Il decreto legislativo ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri soltanto in esame preliminare.

Le disposizioni descritte costituiscono quindi il contenuto del provvedimento approvato in questa fase e non devono essere considerate già operative.

Le novità riguardano sia le procedure autorizzative per bar, ristoranti e imprese alberghiere, sia le competenze dei Comuni nella regolamentazione degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla tutela dei beni culturali, alla sicurezza e all'accessibilità.

Dehors nei centri storici: quando non serve l’autorizzazione

Una delle principali novità riguarda l'installazione di strutture amovibili negli spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.

Il decreto prevede che tali installazioni non siano subordinate alle autorizzazioni previste dagli articoli 21, 106, comma 2-bis, e 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42/2004).

L'esenzione, tuttavia, non riguarda le aree strettamente prospicienti beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, tra cui monumenti nazionali, edifici religiosi di eccezionale valore culturale, fontane di straordinario rilievo urbano e complessi scultorei.

Resta comunque obbligatorio rispettare la disciplina sull'occupazione di suolo pubblico e ottenere il relativo titolo autorizzatorio.

Beni culturali di valore eccezionale: elenchi entro 30 giorni

Per individuare le aree nelle quali continueranno ad applicarsi le autorizzazioni culturali e paesaggistiche, il decreto prevede un sistema di elenchi specifici.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura dovrà individuare i beni di valore eccezionale e le aree strettamente prospicienti.

Gli elenchi saranno consultabili anche attraverso un sistema informativo territoriale georeferenziato e saranno aggiornati ogni tre anni.

Per le installazioni in queste aree, il rilascio delle autorizzazioni dovrà tenere conto di parametri quali la visibilità del bene culturale, la distanza delle strutture, il decoro e l'omogeneità degli arredi, oltre alla possibilità di fruire del bene stesso.

Autorizzazioni per i dehors: silenzio assenso dopo 45 giorni

Il decreto introduce un termine di 45 giorni per pronunciarsi sulle autorizzazioni nelle aree soggette a tutela.

Trascorso questo periodo senza una pronuncia, l'assenso si intende acquisito.

Il parere negativo potrà essere espresso soltanto quando non sia possibile individuare specifiche prescrizioni che consentano di armonizzare le strutture con il contesto tutelato.

Ulteriori semplificazioni potranno derivare dagli accordi tra i Comuni e gli uffici territoriali del Ministero della Cultura.

I regolamenti comunali o le deliberazioni di Giunta potranno recepire tali accordi, definendo preventivamente criteri e prescrizioni per l'installazione dei dehors. Quando le strutture rispettano le condizioni stabilite, l'installazione sarà considerata autorizzata oppure sottoposta a una procedura semplificata.

Dehors chiusi: prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire

Sul piano edilizio, il provvedimento stabilisce che l'installazione delle strutture amovibili che configurano spazi chiusi sia soggetta a SCIA alternativa al permesso di costruire.

Rimane ferma la disciplina vigente per gli interventi di edilizia libera.

I regolamenti comunali dovranno inoltre prevedere disposizioni specifiche per garantire la sicurezza e l'accessibilità degli spazi pubblici.

In particolare, dovranno essere assicurati il transito dei veicoli di soccorso e spazi adeguati sui marciapiedi per il passaggio dei pedoni e delle persone con capacità motoria limitata o impedita.

Dehors installati durante l'emergenza: domanda entro 90 giorni

Il decreto interviene anche sulle strutture amovibili installate in base alla disciplina emergenziale prevista dall'articolo 9-ter, comma 5, del decreto-legge n. 137/2020.

Per quelle collocate nelle aree strettamente prospicienti beni culturali di valore eccezionale sarà necessario presentare un'istanza di autorizzazione entro 90 giorni dalla pubblicazione degli elenchi predisposti dal Ministero della Cultura.

In caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 60 giorni dal 30 giugno 2027.

Fino a tale data resteranno salvi gli effetti del titolo per l'occupazione del suolo pubblico.