Aerotaxi per voli privati: requisiti di spettanza dell’imposta erariale

Con Risposta a interpello 393 del 25 luglio le entrate chiariscono il preimetro si spettanza dell'mposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

La società istante è una società di servizi, con sede all'estero, incaricata di svolgere «adempimenti tecnici e amministrativi, per conto di proprietari di aeromobili utilizzati a fini privati, nell'ambito delle attività di c.d. aircraft management (gestione aeromobili)»

Tali attività comprendono, tra l'altro:

  • i servizi di supporto per le operazioni di volo, 
  • il pagamento di forniture,
  • la predisposizione dei manuali tecnici,  
  • la  pianificazione delle rotte e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità degli aeromobili. 

L'Istante dichiara che in passato ha effettuato, e periodicamente effettua tutt'oggi, ''voli privati'' con un aeromobile bombardier immatricolato nel Registro Aeronautico che ha in gestione per conto del relativo proprietario. 

In particolare, fa presente che l'aeromobile è «certificato esclusivamente per svolgere operazioni private e non anche commerciali […] Da ciò discende che l'aeromobile non possa effettuare servizi di aerotaxi che esulano […] dall'ambito privato e rientrano invece fra le operazioni commerciali. La società agisce quale operatore privato dell'aeromobile, per conto del suo proprietario […]». 

Premesso ciò l'Istante chiede conferma che l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, di cui  all'articolo  16,  comma  10­bis,  del decreto  legge  6  dicembre 2011, n. 201 (''Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei'', convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), non sia dovuta per i ''voli privati'' da essa effettuati in Italia con il suddetto aeromobile.

Imposta erariale voli passeggeri aerotaxi: le regole

Le entrate ricordano che l'articolo 16, (''Disposizioni per la tassazione di auto  di lusso, imbarcazioni ed aerei''), comma 10­bis, del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispone che «E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta è applicata anche sui voli taxi effettuati tramite elicottero. L'imposta è a carico del passeggero ed è versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, è fissata in misura pari a: 

  • a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri; 
  • b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e non superiore a 1.500 chilometri; 
  • c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri».

Come precisato dal punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28  giugno 2012, n. 97718, concernente la definizione delle modalità e termini di attuazione dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi, «Per voli di aerotaxi, soggetti all'imposta, si intendono i voli effettuati per il trasporto di passeggeri in forza di contratti  di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile»

Ai sensi del successivo punto 1.3 dello stesso provvedimento, «L'imposta deve  essere corrisposta dal passeggero al vettore in relazione a ciascuna tratta con partenza e/o arrivo sul territorio nazionale». 

Dalla lettura delle disposizioni, l'agenzia afferma che l'applicazione dell'imposta erariale sui voli aerotaxi, effettuati in Italia è subordinata all'esistenza di un contratto di noleggio, per l'intera capacità dell'aeromobile, finalizzato al trasporto di  persone. 

I cosiddetti ''voli taxi'', secondo la definizione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) sono i  voli  «effettuati  per  il trasporto  di  passeggeri in forza  di  un  contratto  di  noleggio  stipulat  da  un unico  contraente per l'intera capacità dell'aeromobile che deve avere un numero di posti passeggeri non superiore a 19. Nessuna frazione della capacità dell'aeromobile può essere rivenduta a terzi» (cfr. articolo 3). 

Per ''servizio di aerotaxi'', si intendono «i voli aerei commerciali non di linea, a domanda dell'utente, effettuati con un aeromobile di limitata capacità». 

In linea  generale,  dunque,  in relazione alla  disposizione di cui al citato comma 10­bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 201 del  2011, si ritiene che i voli da assoggettare ad imposizione siano i voli, effettuati in Italia, a titolo oneroso, per il trasporto di persone, in forza di un contratto di noleggio, stipulato  da un unico contraente per l'intera capacità dell'aeromobile (''voli taxi''). 

L'Istante si definisce «società di servizi incaricata di svolgere adempimenti tecnici ed amministrativi per conto del proprietario dell'Aeromobile»,  con attività che  comprendono «a titolo  esemplificativo e non esaustivo servizi di supporto per le operazioni di volo (es. il reclutamento e l'addestramento di piloti qualificati), il pagamento di forniture (es. carburante, assistenza aeroportuale, c.d. ground handling), la predisposizione dei manuali tecnici dell'Aeromobile, la pianificazione delle rotte (ottenimento di slots ecc.) e la gestione dell'attività manutentiva tesa a garantire la continua aeronavigabilità dell'Aeromobile». 

Al riguardo, l'Istante ha precisato di ricevere una remunerazione dal proprietario dell'aeromobile «esclusivamente per fornire i citati servizi di gestione tecnica ed amministrativa, senza i quali il medesimo proprietario non avrebbe le capacità di operare la propria macchina, seppure per finalità meramente personali e private»

Con  riferimento alle  attività svolte dall'Istante, inoltre, risulta che tra i  servizi offerti alla clientela (come elencati nel sito internet della società indicato nell'istanza d'interpello),  figurano oltre alle attività di  approvvigionamento di  aeromobili  e  di gestione di aeromobili (''aircraft management''), le attività di intermediazione per servizi  di  noleggio di  aeromobili  (''charter brokerage'') e di organizzazione e prenotazione viaggi (''air concierge''), come descritte in sede di documentazione integrativa. 

Ciò  posto, l'agenzia ritiene che ai  fini  fiscali, nella  fattispecie  rappresentata risultino integrati i requisiti per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 16, comma 10­bis, del decreto legge n. 201 del 2011, in presenza di un ''volo di passeggeri di aerotaxi''

Infatti:

  • l'Istante effettua i voli a favore del proprietario e dei suoi familiari, per l'intera capacità dell'aeromobile, sulla base di contratto complesso con il  proprietario medesimo, verso il pagamento di un corrispettivo (che, alla luce di quanto rappresentato nell'istanza, comprende tutte le attività connesse al trasporto, inclusa la  messa a  disposizione  dei  piloti);
  • dalla documentazione  prodotta relativa  ai  registri dell'Aviazione è la società istante che risulta avere il «management and control of the aircraft named above [….]», mentre non figura il proprietario dell'aeromobile.
Allegati: