Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU

Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.

Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.

Definizione di Impresa giovanile agricola

Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
  2. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
  3. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura

I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.

Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

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