Indennizzo danno biologico INAIL 2023: importi e istruzioni

Con il decreto 105 del 2 agosto 2023 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali .

A decorrere dal 1 luglio 2023 gli importi sono rivalutati dell'8,1% 

Si ricorda che invece per il 2022 il decreto del ministero del lavoro  n. 143 2022  aveva fissato la rivalutazione dal 1 luglio 2022 al 1,9% Il 16 settembre 2022 INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 41 del 12 settembre 2023 in cui precisa che 

  • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a
  • decorrere dal 1° luglio 2023 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
  • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2023, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
  • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2023.
  • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

L'indennizzo INAIL per danno biologico è una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

Per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

Si ricorda che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

  • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
  •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.