Ddl Agricoltura: via libera della Commissione, ecco le misure per le imprese
La XIII Commissione Agricoltura della Camera ha deliberato il 15 luglio 2026 di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2670–A, recante misure di consolidamento e sviluppo del settore agricolo.
Il provvedimento si compone di 28 articoli suddivisi in due titoli:
- il primo dedicato alla produzione agricola,
- il secondo alla politica agricola.
Tra le novità più rilevanti per le imprese figurano nuovi crediti d'imposta di filiera, strumenti per il recupero dei terreni inutilizzati, misure di sostegno per l'imprenditoria giovanile e un adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea sulla deforestazione.
Credito d’imposta per la filiera del frumento
L'articolo 2 riconosce, per il 2027, un credito d'imposta alle imprese agroalimentari di trasformazione che sottoscrivono contratti di filiera con produttori di frumento di origine italiana.
Il contratto deve avere durata compresa tra tre e cinque anni e indicare:
- il prezzo (o i criteri per determinarlo),
- la pianificazione di quantità e tempi di consegna,
- i requisiti qualitativi anche in tema di sostenibilità e benessere animale,
- oltre a meccanismi di condivisione del rischio.
Il credito spetta sugli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature effettuati tra il 1° febbraio e il 15 novembre 2027, con aliquota massima:
- del 20% per contratti triennali,
- del 30% per contratti fino a quattro anni
- e del 40% per contratti fino a cinque anni,
nel limite complessivo di 10 milioni di euro (in caso di domande eccedenti il tetto, l'importo spettante a ciascun beneficiario viene proporzionalmente ridotto).
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza i consueti limiti annui di utilizzo, e non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP. Le modalità attuative, compresi i requisiti per la qualificazione dei contratti, saranno definite con decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge; l'agevolazione è comunque subordinata alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.
Contributi per la filiera della carne bovina
L'articolo 3 introduce contributi per gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che abbiano sottoscritto un accordo o un contratto di filiera per la produzione di carne bovina comprensivo, oltre alla fase di allevamento, di almeno un'altra fase della filiera (linea vacca-vitello).
Sono finanziabili:
- l'acquisto di manze o riproduttrici iscritte nei libri genealogici,
- la produzione di vitelli da incroci con tori di razze da carne,
- lo svezzamento del vitello da 60 a 200 chilogrammi con permanenza minima in stalla di sei mesi,
- l'accrescimento da 200 a 500 chilogrammi con permanenza minima di dodici mesi,
- nonché la realizzazione e il miglioramento di strutture aziendali connesse.
Le risorse, pari a 50 milioni di euro per il 2027, 200 milioni per il 2028 e 50 milioni per il 2029, sono ripartite per il 70 per cento a favore della filiera orientata alla carne e per il 30 per cento a favore della filiera a duplice attitudine carne-latte.
I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti de minimis (regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 2023/2831), salvo quelli per le strutture aziendali, soggetti al regolamento (UE) 2022/2472 sugli aiuti nei settori agricolo e forestale.
Condizioni, modalità e importi saranno definiti con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni.
Recupero dei terreni abbandonati e silenti
L'articolo 9 disciplina il recupero produttivo dei terreni agricoli inutilizzati, distinguendo tra:
- "terreno abbandonato" (non coltivato da almeno cinque anni, secondo i parametri del regolamento (UE) n. 1307/2013)
- e "terreno silente" (i cui proprietari, all'esito di apposita istruttoria comunale, risultino non individuabili o non reperibili).
I comuni possono censire tali terreni in un inventario pubblico denominato "banca comunale delle terre".
Le imprese interessate alla coltivazione presentano al comune nel cui territorio è situato il terreno una manifestazione di interesse (per i terreni abbandonati) o una domanda (per i terreni silenti), corredata da un piano di sviluppo aziendale:
- nel primo caso il comune ha trenta giorni per acquisire la disponibilità del proprietario privato alla stipula di un contratto di affitto agrario ai sensi delle leggi n. 11/1971 e n. 203/1982;
- nel secondo caso è il comune stesso a stipulare il contratto, trattenendo i canoni a disposizione dell'avente diritto per tre anni (decorsi i quali restano acquisiti al comune), salvo il diritto di subentro in caso di successiva opposizione del proprietario che dimostri il proprio diritto sul bene.
Regioni e province autonome dovranno definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, soggetti legittimati, procedure di scelta del contraente, criteri per la determinazione del canone e ulteriori contenuti contrattuali.
Comodato gratuito dei terreni ISMEA per i giovani agricoltori
L'articolo 8 introduce nella legge n. 154/2016 il nuovo articolo 16-bis, che consente all'ISMEA di concedere in comodato gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, i terreni per i quali la procedura ordinaria di dismissione non si sia conclusa positivamente.
Possono partecipare alla procedura competitiva a evidenza pubblica per la selezione del comodatario i cittadini italiani, di altro Paese UE o titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di età compresa tra 18 e 41 anni, anche in forma societaria; hanno diritto di preferenza i laureati nelle classi L-25 o L-26 e chi abbia svolto il servizio civile agricolo.
La partecipazione richiede la presentazione di un piano aziendale con proiezione quinquennale, che può includere anche attività agrituristiche o didattiche. Il contratto di comodato ha durata non inferiore a dieci anni, con imposte e oneri fiscali a carico del comodatario; al termine, se non inadempiente, questi ha diritto di opzione per l'acquisto del terreno al 50 per cento del valore risultante dai bilanci ISMEA, che è obbligata ad accettare la proposta entro trenta giorni dalla scadenza del contratto.
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