Visto di conformità nella dichiarazione IVA 2022

Come noto l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2021, risultante dal mod. IVA 2022, fino a € 5.000 non richiede alcun adempimento "preventivo", mentre per importi superiori a € 5.000 è necessario presentare la dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità.

Tale visto deve essere rilasciato da parte di un soggetto abilitato, che deve provvedere ad effettuare determinate verifiche prima del rilascio (es. controllo della correttezza del codice attività, della documentazione contabile, ecc.).

Vediamo di seguito il funzionamento di tale adempimento.

Visto di conformità dichiarazione IVA 2022

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 prevede limitazioni alla compensazione dei crediti IVA annuali, nel caso in cui questi siano superiore ad € 5.000 (o 50.000 nel caso di start-up innovative).

In tale ipotesi, infatti, la compensazione orizzontale del credito Iva richiede l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale.

 

Utilizzo del credito Iva 

Obblighi 

Fino a € 5.000

Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione; devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari o previdenziali; non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale

Superiore a € 5.000 (o 50.000 nel caso di start-up innovative)

La compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale; la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato

Come chiarito nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2010, il limite di € 5.000 va individuato facendo riferimento all’anno di maturazione del credito e non, invece, all’anno solare di utilizzo in compensazione, e va calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

Il credito IVA va, quindi, riferito all’importo dell’eccedenza 2021 effettivamente utilizzata in compensazione “orizzontale”, e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Si noti la differenza rispetto ai crediti infrannuali, per i quali il mod. TR va vistato al solo supero del limite riferito ai crediti in esso indicati.

Peraltro è ammesso non apporre il visto in sede di prima presentazione e procedendovi solo in sede di successivo utilizzo in compensazione che eccede il limite di € 5.000. 

Esonero ISA

Per i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio Isa (compilando fedelmente il relativo quadro), alternativamente: 

  • per il periodo d’imposta 2020 (mod. Redditi 2021): pari o superiore a 8
  • quale media dell’esito per il periodo d’imposta 2019 e 2020: pari o superiore a 8,5

opera l’esonero da apposizione del visto di conformità per utilizzi orizzontali del credito Iva fino ad € 50.000 (l’obbligo scatta solo per utilizzi di importo superiore).

In tal caso il contribuente deve evidenziare la situazione barrando la relativa casella “Esonero da apposizione del visto di conformità” situata nel Frontespizio.

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Soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità

Come anticipato, al fine di poter compensare nel modello F24 crediti IVA di importo superiore a 5.000,00 euro annui, sulla dichiarazione IVA dalla quale emerge tale credito deve essere apposto il visto di conformità o la sottoscrizione del soggetto cui è demandata la revisione legale della società.

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti (art. 35 del D.Lgs. n. 247 del 1997):

 

SOGGETTI ABILITATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

1

Gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

2

I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

3

I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese

  

L’Agenzia delle Entrate, con la propria C.M. n. 32/E del 2014, ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi. 

Si tenga presente che in presenza di un visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo) apposto da un soggetto non abilitato l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni. 

Nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato diverse casistiche indicando delle specificità in relazione a determinati soggetti che di seguito si espongono:

1

Il professionista che esercita l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di associazioni tra professionisti di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR (es. studio associato), in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai suddetti soggetti legittimati, può essere abilitato al rilascio del visto di conformità qualora gli ulteriori requisiti (possesso di partita IVA e abilitazione alla trasmissione telematica) sussistano in capo alla stessa associazione professionale (C.M. n. 7/E del 2015)

2

Il professionista che esercita l’attività nell’ambito di una società tra professionisti (STP), disciplinata dall’art. 10, della Legge n. 183 del 2011, può rilasciare il visto di conformità utilizzando la partita IVA della società stessa, a condizione che la STP (R.M. n. 23/E del 2016): 

  • soddisfi i requisiti di legge;  
  • sia abilitata alla trasmissione telematica delle dichiarazioni

3

Può rilasciare il visto di conformità il professionista che non svolge l’attività di lavoro autonomo in proprio, ma è dipendente della società di servizi tra professionisti, fermi restando gli ulteriori requisiti di legge, tra cui l’obbligo, per il medesimo, di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 21 del DM 164 del 1999 (R.M. n. 103 del 2017)

Condizioni per il rilascio del visto di conformità

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:

 

CONDIZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO

1

Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile

2

Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente

3

Avere l’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali

Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE: 

  • verifica il possesso dei requisiti richiesti; 
  • iscrive il professionista in un apposito elenco informatizzato. 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. n. 57/E del 2009, ha chiarito che l’iscrizione nell’elenco ha effetto retroattivo; quindi, tale iscrizione risulta valida dalla data di presentazione della comunicazione alla DRE. 

Per poter mantenere l’iscrizione in tale elenco, i soggetti dovranno provvedere a comunicare alla DRE competente qualsiasi variazione relativa alle informazioni o ai requisiti contenuti nella comunicazione preventiva – in particolare i dati riguardanti il rinnovo, l’adeguamento e il pagamento dei premi della polizza sulla responsabilità civile – entro 30 giorni da quando la variazione si verifica.

Se l’iscrizione in tale elenco informatizzato è già avvenuta in passato ai fini del rilascio del visto di conformità sui modelli REDDITI o sui modelli 730, non occorre presentare un’altra comunicazione alla DRE e i visti possono essere rilasciati anche sulle dichiarazioni IVA.

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Visto di conformità 2022: polizza assicurativa della Responsabilità Civile

Secondo quanto previsto dalla C.M. 57/E del 2009, al fine di garantire il completo risarcimento dell’eventuale danno arrecato, anche di entità minima, la polizza di cui all’art. 22 del DM n. 164 de 1999 – che deve essere stipulata dal professionista che vuole apporre il visto di conformità – deve rispettare le seguenti condizioni:

 

CONDIZIONI DELLA POLIZZA ASSICURATIVA

1

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione.

2

Il massimale della polizza, come stabilito dall’articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque non deve essere inferiore a euro 3.000.000.

3

La copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia.

4

La polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Nel caso di un professionista che svolge l’attività nell’ambito di uno studio associato, la polizza può essere stipulata direttamente dallo studio associato, purché la stessa preveda la totale copertura per danni subiti dal contribuente, dallo Stato o da altro ente impositore nell’esercizio dell’attività di assistenza fiscale svolta dal singolo professionista distintamente abilitato. 

Nel caso di stipula della polizza da parte dello studio associato, il massimale è riferito al numero complessivo di visti rilasciati e non rileva il numero dei professionisti abilitati e indicati separatamente nella polizza. 

Nel caso in cui il professionista si avvalga invece di una società di servizi di cui detenga la maggioranza assoluta del capitale sociale, è possibile utilizzare la polizza assicurativa stipulata dalla società, a condizione che il contratto si configuri come contratto a favore di terzo e fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni previste dalla normativa in oggetto. 

Alla scadenza, la polizza assicurativa deve essere rinnovata, garantendone la continuità. Il professionista deve pertanto: 

  • verificare che la data di validità del rinnovo o della stipula del nuovo contratto assicurativo coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente; 
  • trasmettere la nuova polizza o (se la polizza è sempre la stessa) copia della quietanza di pagamento, alla DRE territorialmente competente, tramite PEC o raccomandata A/R; 
  • attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza.

Qualora il professionista ometta di trasmettere il rinnovo della polizza o copia delle quietanze di pagamento, la DRE provvede a richiederne l’invio al fine di aggiornare la sua posizione avvertendolo che, in mancanza di regolarizzazione entro il termine indicato nella richiesta, non è legittimato ad apporre il visto dalla data di scadenza della polizza. 

Si precisa infine che il visto di conformità interessa anche l’attività di assistenza fiscale prestata nell’ambito dei modelli 730

 

In tal caso, il professionista interessato anche a tale attività dovrà integrare la polizza con la previsione esplicita della copertura del rischio derivante dal rilascio del visto infedele ex art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

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