Erogazioni liberali a consorzio impresa sociale: il regime fiscale

Con Risposta a interpello n 593 del 19 dicembre le Entrate si occupano di fornire chiarimenti sul regime  fiscale delle erogazioni  liberali di cui all' articolo 83  commi  1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (CTS) a favore di un consorzio – impresa sociale. 

Il Consorzio Istante è iscritto nel Registro Imprese Sezione speciale Impresa Sociale in quanto ha assunto la qualifica di impresa sociale senza scopo di lucro ai sensi dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L'Istante fa presente  che,  in  base  alla certificazione  rilasciata  dalla competente  Camera  di  Commercio, lo stesso non è considerato consorzio con attività esterna di cui agli articoli  2612 del c.c., «pur mantenendo l'iscrizione nella sezione speciale di ''Impresa sociale''». 

Ciò  premesso, il Consorzio chiede  se le  somme allo  stesso  erogate  a titolo  di  liberalità danno diritto alle detrazioni o alle deduzioni di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, visto che tali agevolazioni sono escluse nell'ipotesi in cui il soggetto destinatario delle erogazioni liberali sia un'impresa sociale costituita nella forma di società.

Le Entrate innanzitutto ricordano che ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del  CTS  sono  ETS  «le  organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni  e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità». 

L'articolo 83 del medesimo CTS dispone, inoltre, che: ­ 

  • Dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. L'importo è elevato al 35 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, qualora l'erogazione liberale sia a favore di organizzazioni di volontariato 
  • Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 82, comma 1, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato. L'eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare

Dal punto di vista soggettivo, l'agevolazione prevista dall'articolo 83 si applica,  ai sensi del comma 1, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro o in natura a  favore  degli ETS  di cui all'articolo  82, comma  1, ovvero a tutti  gli Enti iscritti  nel Registro unico nazionale del terzo settore previsto dall'articolo 45 del stesso CTS  comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite  in forma di società. 

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma  1 del d.lgs. n.112 del 2017, «tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di  cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale». 

Pertanto,  in  base  alla  predetta  disposizione possono assumere la qualifica di  impresa sociale ''tutti gli enti privati'', tra cui anche i consorzi, inclusi quelli costituiti  nelle  forme  societarie.  

Non  ci  sono,  dunque,  preclusioni  riguardo la  veste  civilistica che può essere assunta dall'ente ''impresa sociale'', purché essa rientri tra le tipologie di  soggetti privati  riconosciute ed esistenti nell'ordinamento giuridico .

Ne consegue che,  nel  presupposto che  sussistano i  requisiti  per la  qualifica  di  ''impresa sociale'' (la cui valutazione compete al Ministero del Lavoro e delle Politiche  Sociali), l'Istante  rientra tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali deducili dal  reddito complessivo o detraibili dall'imposta lorda del donante, ai sensi del citato articolo  83 del CTS.

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