Enti trasmigrati al RUNTS con silenzio assenso: chiarimenti

Con la Nota n 18665 del 2 dicembre il Ministero del lavoro fornisce chiarimenti in merito alla richiesta relativa ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi i termini procedimentali di 180 giorni (di cui all'art. 54 del Codice del Terzo settore al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo) senza alcun provvedimento espresso o interlocuzione con il RUNTS. Il Ministero chiarisce che per tali enti trasmigrati vale il silenzio assenso. 

Tuttavia, si conferma l'onere per gli enti di aggiornare le informazioni e depositare la documentazione necessaria, in mancanza, saranno soggetti a diffida ed eventuale cancellazione dal Runts. 

Si precisa che spetta al notaio presentare al Runts i documenti, quali lo statuto adeguato al Codice del Terzo settore e l'attestazione notarile sulla sussistenza dei requisiti patrimoniali minimi. 

La nota risponde ad una vicenda di enti trasmigrati, Associazioni di promozione sociale (Aps) e Organizzazioni di volontariato (Odv) provenienti dai previgenti elenchi territoriali e iscritte anche nei Registri persone giuridiche presso le Regioni/Prefetture ai sensi del Dpr 361/2000, per i quali siano decorsi i termini procedimentali previsti per l'accesso al Runts, senza che sia intervenuto un provvedimento espresso.

Nella nota in oggetto il Ministero precisa che, in considerazione dell'elevato numero degli enti trasmigrati, per facilitare l'operato degli uffici del RUNTS, ha concordato, con le Regioni e con il gestore del sistema, modalità informatiche attraverso le quali sia automaticamente iscritto al RUNTS, senza l'adozione di provvedimenti che avrebbero un mero valore ricognitivo dell'avvenuta maturazione del silenzio assenso.

Tale modalità comporta tuttavia l'adozione di apposite misure volte, comunque, a garantire livelli accettabili di qualità, conoscibilità e trasparenza delle informazioni del Runts. 

Una prima misura è data dall'onere che sorge in capo agli enti iscritti senza provvedimento di aggiornare e completare le informazioni che li riguardano e di depositare atti e bilanci degli ultimi due anni nel caso in cui essi non siano stati trasmessi agli uffici nel corso dell'istruttoria.

A tal fine, la circolare n. 9/2022, che ha fornito indicazioni uniformi agli uffici e agli enti sulle modalità di conduzione dell'istruttoria, ha raccomandato che quest'ultima per ragioni di celerità si concentrasse sugli elementi più rilevanti per consentire l'iscrizione, richiedendo agli enti iscritti di farsi parte diligente nei 90 giorni successivi all'iscrizione, per completare dati e documenti mancanti. 

Decorsi i 90 giorni gli uffici avvieranno la verifica dei documenti e delle informazioni inseriti, diffideranno gli enti ritardatari e in caso di in ottemperata diffida potranno cancellare gli inadempienti. 

Nel caso in cui enti, già in possesso di personalità giuridica in quanto iscritti nei registri regionali o prefettizi ai sensi del d.p.r. n.361/2000, siano risultati iscritti al RUNTS per silenzio assenso, come nel caso di specie, il Ministero specifica:

  1. da un lato la necessità che gli uffici del RUNTS prendano il prima possibile contatti con gli uffici gestori dei registri delle persone giuridiche, a partire dai coesistenti uffici regionali, fornendo loro gli elenchi degli enti iscritti per decorrenza dei termini per consentire agli stessi di prendere atto della sospensione.
  2. dall'altro lato, che l'informazione circa il possesso della personalità giuridica da parte degli enti pervenga di ritorno agli uffici del Runts, che potranno quindi anche prima dello scadere dei 90 giorni richiedere agli enti, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del CTS, assegnando loro un termine congruo che tenga conto della complessità degli adempimenti, di aggiornare le informazioni, depositare i documenti e presentare altresì, tramite il notaio cui compete la verifica, la documentazione da cui risulti il possesso del patrimonio minimo al netto delle componenti negative che possano pregiudicarne l'effettiva disponibilità, che non dovrà essere antecedente a più di 120 giorni dalla data dell'atto di deposito della documentazione contabile al notaio. 

In mancanza, gli enti saranno cancellati dal RUNTS e di tale cancellazione dovrà essere tempestivamente informato l'ufficio gestore del registro delle persone giuridiche di riferimento, per i seguiti di competenza, considerato che effetto della cancellazione sarà la riattivazione a pieno titolo della posizione precedentemente sospesa. 

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