Crediti d’imposta energia: i codici tributo per i cessionari e le regole per la cessione

Con la Risoluzione n 38 del 12 luglio vengono istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari e istituiti in favore delle imprese in relazione ai maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante.

I crediti di imposta possono appunto utilizzati in F24 oppure ceduti. Con il documento di prassi si istituiscono i codici tributo utilizzabili dai cessionari.

Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

  • “7720” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) – art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  • “7721” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”; 3
  •  “7722” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) – art. 15.1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4”;
  •  “7723” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”;  “7724” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  •  “7725” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”;
  •  “7726” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Ricordiamo che con il Provvedimento n 253445 di ieri 30 giugno le Entrate disciplinano le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici.

Viene inoltre ribadito che i crediti a favore di imprese energivore e a forte consumo di gas sono trasferibili solo per intero. 

La cessione potrà essere comunicata all’agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, attraverso il modello, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche allegate al provvedimento.

SCARICA QUI IL MODELLO E LE RELATIVE ISTRUZIONI

Viene specificato che la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito d’imposta o attraverso un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. 

In alcuni casi sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito. 

Stante il divieto di cessione parziale, il beneficiario potrà inviare una sola comunicazione di cessione per ciascun credito d’imposta per l’intero ammontare del credito stesso. Eventuali successive comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che le precedenti comunicazioni non siano state annullate. per il riepilogo delle norme che hanno introdotto i crediti di cui si parla leggi anche Credito imposta energia 2022: pubblicati i primi chiarimenti

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