Revisori legali: in Gazzetta il Regolamento sui provvedimenti sanzionatori

Pubblicato in GU del 04.10.2021 n. 237, il Regolamento che disciplina il procedimento per l’adozione delle sanzioni amministrative nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, da parte del MEF, di cui all’art. 24 del DLgs. 39/2010. 

Il Provvedimento entra in vigore dal prossimo 19 ottobre.

Scarica il testo del Decreto del 08.07.2021 n. 135

Violazioni dei Revisori

Si rammenta che il MEF vigila sul rispetto delle disposizioni del decreto legislativo da parte degli iscritti nel registro dei revisori e provvede ai conseguenti controlli sulla corretta applicazione delle previsioni dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo, applicando le sanzioni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f), del decreto legislativo, in relazione alle seguenti violazioni

  1. mancato assolvimento dell'obbligo formativo
  2. inosservanza degli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 2, lettera b) del decreto legislativo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo, nonche' dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore o della societa' di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi; 
  3. dichiarazioni mendaci contenute nella relazione annuale del tirocinio. In tale caso le sanzioni si applicano nei confronti del revisore legale o della societa' di revisione presso cui il tirocinio e' svolto e, in quanto applicabili, del tirocinante; 
  4. violazione dei principi di deontologia professionale, indipendenza e obiettivita' di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo, come esplicati dal Codice dei principi di deontologia professionale, nonche' dei principi di revisione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, e dagli altri atti integrativi dei predetti principi, adottati ai sensi del Capo IV del decreto legislativo; 
  5. mancata, incompleta o tardiva effettuazione degli interventi indicati nella relazione di cui all'articolo 20, commi 16 e 17, del decreto legislativo, contenente la descrizione degli esiti del controllo di qualita' e le eventuali raccomandazioni al revisore legale o alla societa' di revisione, entro il termine in essa specificato; 
  6. mancanza, nella relazione di revisione e giudizio di bilancio, dei requisiti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo; in tal caso si applica la sanzione prevista dall'articolo 24, comma 1, lettera b); 
  7. mancata o inadeguata adozione di un sistema interno di segnalazione ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo.

Disciplina del procedimento sanzionatorio

Il procedimento sanzionatorio è così disciplinato dal presente Regolamento:

  • Accertamento
    Il MEF, nell'esercizio dei compiti di vigilanza in materia di revisione legale, provvede ad accertare la violazione per la quale e' prevista una sanzione amministrativa una volta acquisiti gli elementi necessari a valutarne la sussistenza.
  • Contestazione degli addebiti 
    L'avvio del procedimento sanzionatorio è disposto dalla commissione a mezzo lettera di contestazione degli addebiti. La contestazione degli addebiti è effettuata, quando possibile, immediatamente, e comunque entro il termine di 180 giorni dall'accertamento, ovvero di 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero.
  • Audizione dell'interessato
    L'interessato può chiedere di essere sottoposto ad audizione personale, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione della lettera di contestazione.
  • Proposta di sanzione o archiviazione
    La commissione, acquisite le deduzioni formulate per iscritto in ordine ai fatti ed alle irregolarità contestati e proceduto, se del caso, all'audizione personale dell'interessato, formula, entro il termine di 120 giorni dalla data di ricezione della contestazione degli addebiti, una proposta motivata di sanzione al MEF, contenente la specifica determinazione del tipo e dell'entita' della sanzione. La proposta non è vincolante.
    La commissione, se ritiene che le contestazioni siano infondate, propone l'archiviazione del procedimento.
  • Conclusione del procedimento
    Al termine della fase istruttoria, valutata la proposta della commissione, il MEF, ove non ritenga di disporre l'archiviazione del procedimento, dandone notizia all'interessato, applica, con provvedimento motivato, le sanzioni previste dall'articolo 24 del DLgs. 39/2010, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 8, anche in difformità da quanto proposto dalla commissione.
    Il termine di conclusione del procedimento sanzionatorio è stabilito in 180 giorni, ovvero in 360 giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, decorrenti dalla data di ricezione della lettera di contestazione degli addebiti.
  • Criteri per l'applicazione delle sanzioni
    Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del DLgs. 39/2010 sono applicate tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti e, in particolare, dei criteri di cui all'articolo 25, comma 3, del medesimo decreto legislativo.
  • Prescrizione dell'azione disciplinare
    Il termine di prescrizione dell'azione disciplinare di cui all'articolo 25, comma 3-ter, del DLgs. 39/2010 decorre, in caso di violazione permanente o continuata, dal giorno in cui è cessata la condotta commissiva od omissiva punibile con sanzione.
  • Comunicazioni

La disciplina del presente regolamento si applica agli accertamenti compiuti successivamente all'entrata in vigore dello stesso, anche in relazione a violazioni o irregolarita' commesse in data anteriore. Il mancato assolvimento dell'obbligo formativo puo' essere accertato, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non hanno regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019.

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